Archivio della categoria ‘multe’

Ormai la notizia ha circolato abbondantemente: il ritiro, la sospensione, la revoca della patente e la perdita di punti sono rischi a cui va incontro anche chi guida la bicicletta, se non rispetta il Codice della Strada.
In linea di principio potrebbe anche essere giusto, anche se risulta evidente la disparità di trattamento tra chi va in bicicletta possedendo la patente rispetto a chi non l’ha.
Quello che però ci fa più paura è che vigili troppo zelanti scambino la bici per un’auto.

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Quante volte, girando per le strade d’Italia, ci siamo imbattuti in cartelli con su scritto “controllo elettronico della velocità” senza però notare alcun autovelox nei dintorni?
I motivi possono essere sostanzialmente due: o l’autovelox c’è, ma è nascosto, oppure si tratta di una zona in cui a volte, ma non sempre, vengono posizionate delle apparecchiature di rilevamento mobili.
In questo secondo caso le amministrazioni si tutelano anticipatamente, posizionando i cartelli nelle zone dove potrebbero trovarsi dei posti di rilevamento, ma non necessariamente e non quotidianamente.
Tali segnalazioni sono d’obbligo in base all’art. 142 del Codice della strada. Inoltre, con una circolare del 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la segnalazione deve essere posta almeno 400 metri prima del punto di collocamento dell’apparecchio.
Ma l’art. 142 non prescrive soltanto che le postazioni di controllo siano segnalate, ma anche che siano visibili. Di conseguenza gli autovelox per così dire “imboscati” non sono legittimi e le eventuali multe comminate possono essere oggetto di ricorso. Lo spirito della norma infatti non è quello di far cassa a tutti i costi ma quello di garantire la sicurezza stradale. Quindi la finalità non è reprimere ma prevenire.
Un caso particolarmente grave è capitato in tre comuni calabresi dove l’impresa che aveva in gestione gli autovelox, li aveva ben nascosti “piazzandoli” all’interno di auto in sosta di sua proprietà, incrementando a dismisura il numero di multe. Il motivo di tutto ciò? Semplice: l’impresa riceveva un compenso per ogni verbale di infrazione del quale veniva riscossa la relativa sanzione. Ben presto però si è scoperto l’inganno e la Cassazione Penale, con una recente sentenza di marzo 2009, ha confermato il sequestro degli autovelox, ritenendo sussistente il reato di truffa agli automobilisti.

Girava voce che il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro potesse convenire, piuttosto di farsi “beccare” in stato d’ebbrezza.

Non è così: all’automobilista che guida in stato di ebbrezza e si rifiuta di sottoporsi al test per misurare il suo tasso alcolemico vanno tolti 20 punti dalla patente. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza num. 3745 del 2008.

La norma di riferimento è l’articolo 186, commi 2 (- 10 punti dalla patente di chi guida in stato di ebbrezza) e 7 (- 10 punti dalla patente di chi, opportunamente invitato a sottoporvisi, rifiuta l’accertamento del suo tasso alcolemico), del Codice della Strada.

Nella sua motivazione, la Cassazione ha chiarito che il comma 2 e il comma 7 dell’articolo 186 sanzionano due infrazioni differenti e quindi applicarle entrambe è perfettamente legittimo: guidare in stato di ebbrezza e rifiutarsi di sottoporsi all’etilometro sono due azioni diversee non contemporanee, ma consecutive. Inoltre non sarebbe ragionevole applicare la stessa sanzione (- 10 punti) a chi commette due infrazioni e a chi ne commette una sola (è il caso di chi guida in stato di ebbrezza ma accetta di sottoporsi all’etilometro).

Quindi attenzione, mettiamoci alla guida in stato di sobrietà, anche perché ormai i limiti sono talmente bassi che anche poco vino a tavola potrebbe farci risultare fuori legge. Se non vogliamo abbandonare il nostro italico gusto per il vino, allora affidiamoci a guidatori astemi o sobri. oppure … andiamo a mangiare a piedi, così evitiamo anche di inquinare l’ambiante!

In tema di violazioni del codice della strada, la regola generale e principale è quella dell’immediata contestazione al trasgressore da parte dell’agente accertatore. Tuttavia, è vero che il Regolamento di attuazione del codice (nello specifico l’art. 384) ammette la contestazione in differita in tutti i casi di impossibilità materiale di contestare l’infrazione al colpevole nel momento in cui viene compiuta.
In uno di questi casi rientra senza dubbio l’eccesso di velocità: l’Autovelox serve proprio a questo. Quando la vettura è lanciata ad una eccessiva velocità sarebbe sconveniente e pericoloso fermarla: i danni potrebbero essere ben più gravi di quelli che si intende prevenire. In questi casi è giustificata la contestazione differita dell’infrazione e l’eventuale assenza di agenti di polizia.
Tuttavia, nei casi di attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo, è altamente improbabile che il veicolo sia lanciato a velocità elevata. In questi casi succede spesso che la contravvenzione venga rilevata esclusivamente dal Photored, cioè da un’apparecchiatura fotografica, la quale però non consente di verificare come sono andate effettivamente e concretamente le cose. L’apparecchio di rilevamento automatico fotografa la situazione, ma per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possono risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni. Inoltre, una cosa è la contestazione non immediata, altra cosa è l’assenza di agenti accertatori sul posto.
Questa non è semplicemente la “nostra” opinione, ma quella autorevole della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza (la num. 7388 del 26 marzo 2009) ha ribadito come “la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appaia non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze (attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso appunto) possono verificarsi” e ha fatto l’esempio della coda di autoveicoli che non consente al mezzo che ha legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
Per questo motivo, se ricevete una multa in cui vi viene contestata la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, sulla base di una semplice rilevazione fotografica automatica a mezzo di apparecchio Photored senza la presenza in loco di agenti accertatori, sappiate che potete proporre ricorso al Prefetto oppure all’ufficio o comando che ha elevato la multa (con raccomandata A/R), oppure, in alternativa, al Giudice di Pace (con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione), fondato sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione, seppur differita. In entrambi i casi però è previsto un termine: si può impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della multa (cioè dalla sua notifica).

E’ capitato ad alcuni automobilisti di trovarsi il veicolo multato per divieto di sosta o altra infrazione pur avendolo lasciato per poco tempo con le quattro frecce azionate. Credevano di aver tenuto un comportamento lecito ed invece sono stati multati. E’ giusto?
Quella che volgarmente viene definita “quattro frecce”, il nostro codice della strada la chiama (art. 151, comma I, lettera f) “segnalazione luminosa di pericolo”, ovvero “il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione”.
L’art. 153 del medesimo codice stabilisce tassativamente i casi in cui l’automobilista può (anzi, deve) azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
- nei casi di ingombro della carreggiata;
- durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
- quando per avaria il veicolo e’ costretto a procedere a velocita’ particolarmente ridotta;
- quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
- in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
(…) Ogni altro uso improprio della segnalazione viene sanzionato dal medesimo articolo con la multa da 36 a 148 euro.
Quindi l’attivare la segnalazione luminosa di pericolo (volgarmente detta “quattro frecce”) non rappresenta alcuna esimente in tutti i casi diversi da quelli previsti dalla norma. Non esenta perciò, ad esempio, dal pagamento della sosta nelle aree a pagamento né autorizza le soste in aree vietate, né in zone ZTL o ZSL.
Ne consegue che chi abusa delle luci di emergenza può essere multato non solo per sosta vietata o altro ma anche, e in più, per uso improprio della segnalazione. Morale: facciamo attenzione e non pensiamo di aver risolto il problema di una sosta viatata con il solo azionamento delle quattro frecce!!