Archivio della categoria ‘multe’

Tra le tante novità della recente riforma del codice della strada, una di quelle che sono passate un po’ in sordina riguarda i ciclisti. Leggi il resto »

È questo il record negativo segnato da AMT S.p.A. (l’azienda di trasporti pubblici di Genova) e dal Comune di Genova in danno a un nostro associato.

Tutto è iniziato due anni fa. Il Comune di Genova e AMT fanno installare su numerose corsie gialle (quelle riservate al transito di bus e mezzi autorizzati) diverse telecamere per rilevare e sanzionare le infrazioni al divieto di transito. L’accertamento delle infrazioni viene delegato a personale della stessa AMT.
Il nostro da subito comunica il numero di targa delle due vetture che vengono utilizzate per il suo trasporto e gli estremi della concessione invalidi. Leggi il resto »

Quando la pretesa di pagamento contenuta nella cartella esattoriale è legittima e non ci sono validi motivi per contestare vizi formali della cartella o la tardività della sua notifica, non resta altro che pagarla.
Se il debito non è di importo eccessivamente elevato e si ha a disposizione la liquidità necessaria per estinguerlo, è opportuno effettuare il pagamento nei 60 giorni di tempo che partono dal momento in cui si riceve la cartella, superati i quali, verranno addebitati anche altri costi: dagli ulteriori interessi di mora ai compensi di riscossione aggiuntivi fino alle spese per le eventuali procedure esecutive che si siano rese necessarie.
Se la somma dovuta risulta particolarmente elevata, conviene inoltrare richiesta di rateizzazione (ne parleremo prossimamente).
In ogni caso, scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione è libero di procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto.

Leggi il resto »

Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale, è consigliabile leggerla attentamente e verificare se sussistono i presupposti per poterla contestare.
Da un’attenta lettura della cartella, infatti, può capitare di trovare qualche errore, se non addirittura un vero e proprio motivo di illegittimità.
I rimedi possono essere diversi a seconda del tipo di “vizio” riscontrato: autotutela, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, citazione/ricorso in opposizione all’esecuzione, citazione/ricorso in opposizione agli atti esecutivi.
Nei primi due casi è possibile difendersi da soli, negli altri due, invece, è opportuno farsi assistere da un legale.

Leggi il resto »

A proposito di multe: dove eravamo rimasti?
Ai due modi alternativi per impugnarle: ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.
Il termine, lo abbiamo detto, è per entrambi di 60 giorni dalla consegna/notifica del verbale di accertamento.
È importante premettere che quando l’agente accertatore rileva l’infrazione in assenza del trasgressore (il caso tipico è il parcheggio in divieto di sosta), in genere lascia sul parabrezza dell’auto un foglietto contenente alcuni elementi, tra cui l’indicazione della norma violata e la relativa sanzione. Tuttavia, tale foglietto costituisce un semplice “preavviso di contravvenzione” che non può essere impugnato: per fare ricorso bisognerà aspettare la notifica del verbale vero e proprio.

Leggi il resto »

Più si viaggia, più alto è il rischio di essere multati.
Tra limiti di velocità, divieti di sosta, strisce blu, zone a traffico limitato (c.d. Ztl), sensi unici, lavaggio strade e chi più ne ha più ne metta, non è poi così raro commettere qualche infrazione con conseguente sanzione amministrativa.
Tuttavia, in alcuni casi può valere la pena impugnare il verbale di accertamento, soprattutto quando la multa risulta facilmente contestabile in quanto ingiusta o comunque illegittima.
Il termine per decidere se pagare o fare ricorso è piuttosto breve: 60 giorni dalla consegna del verbale  (in caso di contestazione immediata) oppure, nei casi eccezionali previsti dall’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, dalla sua notifica.

Leggi il resto »

Ormai la notizia ha circolato abbondantemente: il ritiro, la sospensione, la revoca della patente e la perdita di punti sono rischi a cui va incontro anche chi guida la bicicletta, se non rispetta il Codice della Strada.
In linea di principio potrebbe anche essere giusto, anche se risulta evidente la disparità di trattamento tra chi va in bicicletta possedendo la patente rispetto a chi non l’ha.
Quello che però ci fa più paura è che vigili troppo zelanti scambino la bici per un’auto.

Leggi il resto »


Quante volte, girando per le strade d’Italia, ci siamo imbattuti in cartelli con su scritto “controllo elettronico della velocità” senza però notare alcun autovelox nei dintorni?
I motivi possono essere sostanzialmente due: o l’autovelox c’è, ma è nascosto, oppure si tratta di una zona in cui a volte, ma non sempre, vengono posizionate delle apparecchiature di rilevamento mobili.
In questo secondo caso le amministrazioni si tutelano anticipatamente, posizionando i cartelli nelle zone dove potrebbero trovarsi dei posti di rilevamento, ma non necessariamente e non quotidianamente.
Tali segnalazioni sono d’obbligo in base all’art. 142 del Codice della strada. Inoltre, con una circolare del 2007, il Ministero dell’Interno ha stabilito che la segnalazione deve essere posta almeno 400 metri prima del punto di collocamento dell’apparecchio.
Ma l’art. 142 non prescrive soltanto che le postazioni di controllo siano segnalate, ma anche che siano visibili. Di conseguenza gli autovelox per così dire “imboscati” non sono legittimi e le eventuali multe comminate possono essere oggetto di ricorso. Lo spirito della norma infatti non è quello di far cassa a tutti i costi ma quello di garantire la sicurezza stradale. Quindi la finalità non è reprimere ma prevenire.
Un caso particolarmente grave è capitato in tre comuni calabresi dove l’impresa che aveva in gestione gli autovelox, li aveva ben nascosti “piazzandoli” all’interno di auto in sosta di sua proprietà, incrementando a dismisura il numero di multe. Il motivo di tutto ciò? Semplice: l’impresa riceveva un compenso per ogni verbale di infrazione del quale veniva riscossa la relativa sanzione. Ben presto però si è scoperto l’inganno e la Cassazione Penale, con una recente sentenza di marzo 2009, ha confermato il sequestro degli autovelox, ritenendo sussistente il reato di truffa agli automobilisti.

Girava voce che il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro potesse convenire, piuttosto di farsi “beccare” in stato d’ebbrezza.

Non è così: all’automobilista che guida in stato di ebbrezza e si rifiuta di sottoporsi al test per misurare il suo tasso alcolemico vanno tolti 20 punti dalla patente. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza num. 3745 del 2008.

La norma di riferimento è l’articolo 186, commi 2 (- 10 punti dalla patente di chi guida in stato di ebbrezza) e 7 (- 10 punti dalla patente di chi, opportunamente invitato a sottoporvisi, rifiuta l’accertamento del suo tasso alcolemico), del Codice della Strada.

Nella sua motivazione, la Cassazione ha chiarito che il comma 2 e il comma 7 dell’articolo 186 sanzionano due infrazioni differenti e quindi applicarle entrambe è perfettamente legittimo: guidare in stato di ebbrezza e rifiutarsi di sottoporsi all’etilometro sono due azioni diversee non contemporanee, ma consecutive. Inoltre non sarebbe ragionevole applicare la stessa sanzione (- 10 punti) a chi commette due infrazioni e a chi ne commette una sola (è il caso di chi guida in stato di ebbrezza ma accetta di sottoporsi all’etilometro).

Quindi attenzione, mettiamoci alla guida in stato di sobrietà, anche perché ormai i limiti sono talmente bassi che anche poco vino a tavola potrebbe farci risultare fuori legge. Se non vogliamo abbandonare il nostro italico gusto per il vino, allora affidiamoci a guidatori astemi o sobri. oppure … andiamo a mangiare a piedi, così evitiamo anche di inquinare l’ambiante!

In tema di violazioni del codice della strada, la regola generale e principale è quella dell’immediata contestazione al trasgressore da parte dell’agente accertatore. Tuttavia, è vero che il Regolamento di attuazione del codice (nello specifico l’art. 384) ammette la contestazione in differita in tutti i casi di impossibilità materiale di contestare l’infrazione al colpevole nel momento in cui viene compiuta.
In uno di questi casi rientra senza dubbio l’eccesso di velocità: l’Autovelox serve proprio a questo. Quando la vettura è lanciata ad una eccessiva velocità sarebbe sconveniente e pericoloso fermarla: i danni potrebbero essere ben più gravi di quelli che si intende prevenire. In questi casi è giustificata la contestazione differita dell’infrazione e l’eventuale assenza di agenti di polizia.
Tuttavia, nei casi di attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo, è altamente improbabile che il veicolo sia lanciato a velocità elevata. In questi casi succede spesso che la contravvenzione venga rilevata esclusivamente dal Photored, cioè da un’apparecchiatura fotografica, la quale però non consente di verificare come sono andate effettivamente e concretamente le cose. L’apparecchio di rilevamento automatico fotografa la situazione, ma per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possono risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni. Inoltre, una cosa è la contestazione non immediata, altra cosa è l’assenza di agenti accertatori sul posto.
Questa non è semplicemente la “nostra” opinione, ma quella autorevole della Corte di Cassazione, che in una recente sentenza (la num. 7388 del 26 marzo 2009) ha ribadito come “la rinuncia istituzionale alla contestazione immediata appaia non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze (attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso appunto) possono verificarsi” e ha fatto l’esempio della coda di autoveicoli che non consente al mezzo che ha legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
Per questo motivo, se ricevete una multa in cui vi viene contestata la violazione dell’art. 146, terzo comma, del Codice della strada, sulla base di una semplice rilevazione fotografica automatica a mezzo di apparecchio Photored senza la presenza in loco di agenti accertatori, sappiate che potete proporre ricorso al Prefetto oppure all’ufficio o comando che ha elevato la multa (con raccomandata A/R), oppure, in alternativa, al Giudice di Pace (con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dove è stata accertata l’infrazione), fondato sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione, seppur differita. In entrambi i casi però è previsto un termine: si può impugnare entro 60 giorni dal ricevimento della multa (cioè dalla sua notifica).