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Nell’era di internet il blog è uno dei principali strumenti per esercitare la libertà di espressione sancita a livello costituzionale.
Inutile dirlo, si tratta di un diario online su cui il blogger pubblica pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni, ma anche foto, video e altri strumenti multimediali.
Ma quando si parla di blog la libertà di espressione e di opinione non è l’unico diritto costituzionale che viene in gioco. Infatti chiunque gestisca un blog deve fare i conti con il diritto alla riservatezza propria e altrui.
Molti blogger infatti scelgono di rimanere nell’anonimato e utilizzano nomi di fantasia o comunque nick-name senza rivelare la propria identità. Lo fanno per diversi motivi, soprattutto per evitare spiacevoli conseguente e reazioni anche violente di chiunque possa sentirsi offeso o comunque non condivida le loro opinioni. Se si rimane nel legale, in un mondo ideale questo timore non dovrebbe esistere. Ma bisogna essere realisti e riconoscere che questo timore non è del tutto infondato.
Allo stesso tempo, però, chi scrive su siti internet pubblici, come appunto la maggior parte dei blog, cui può accedere chiunque, deve rispettare la privacy altrui ed evitare di pubblicare i fatti privati degli altri, magari facendo nome e cognome.
Ma in assenza di una legge in materia, come ci dobbiamo comportare? Quali sono i limiti da rispettare?

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Un blogger può essere condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa?
Come ha chiarito la Cassazione Penale, il blog non è qualificabile come prodotto editoriale, né come giornale online, né tanto meno come testata giornalistica informatica.
Il problema riguarda un po’ tutto il mondo, perché internet è per sua definizione una grande rete mondiale, ed è stato affrontato da alcuni tribunali stranieri con soluzioni differenti.
Negli Usa, un tribunale della Florida ha condannato un sito al risarcimento di ben 11 milioni di dollari per la pubblicazione di un messaggio in cui si accusava una consulente familiare di essere una frodatrice e un’imbrogliona.
In Spagna, il tribunale di Madrid ha condannato un blogger per i commenti dei lettori ad un suo articolo.
Si tratta di casi esagerati ma isolati, e si spera che rimangano tali.
Il blog non è un modo diverso di fare giornalismo, per sfuggire alle relative normative, è semplicemente un “diario online” in cui il blogger, che di solito lo gestisce per diletto e nel tempo libero, esprime le proprie idee e opinioni, senza avere la pretesa di fare dell’informazione giornalistica.
Del resto, chiunque abbia un computer collegato ad internet, può diventare blogger. Esistono diversi siti che offrono la possibilità di creare un “diario online”, con la massima libertà per quanto riguarda la relativa gestione: dall’impostazione del sito (c.d. layout) alla scelta degli argomenti e alla cadenza degli aggiornamenti.
Ne consegue che per diventare blogger non è necessario essere giornalista professionista, e neppure pubblicista. Nessuna norma prevede che il blogger debba iscriversi all’ordine dei giornalisti, né superare alcun esame: non si tratta di un titolo professionale. Dunque, se il gestore di un blog, non può ottenere gli stessi “onori” del giornalista, non deve neppure avere gli stessi “oneri”. Le due figure non sono in alcun modo assimilabili.
Il giornalista gode del c.d. diritto di cronaca. In base a ciò ha la possibilità di divulgare anche notizie lesive dell’onore, qualora ricorrano tre condizioni giustamente restrittive: utilità sociale dell’informazione; verità oggettiva o anche solo putativa (ossia ritenuta tale dal giornalista), purché frutto di diligente lavoro di ricerca; forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e che sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta (c.d. continenza). La cronaca sostanzialmente è un’esposizione obiettiva di fatti allo scopo di fare informazione.
Il blogger invece gode del c.d. diritto di critica che è strettamente collegato alla libertà di pensiero garantita dall’art. 21 della Costituzione italiana. La critica è un’attività sostanzialmente valutativa, volta ad esprimere il proprio consenso o dissenso rispetto alle opinioni o alle condotte poste in essere da altri (in questo senso già il tribunale di Bologna con sentenza del 14 giugno 2001). È naturale quindi che all’esercizio di questo diritto di critica sia legata una certa “aggressività” nei confronti del destinatario, il soggetto “criticato” appunto. Ma in questo caso non può essere richiesto il requisito della verità: un’opinione può essere valida o meno, condivisibile o no, ma difficilmente può essere considerata vera o falsa. Tuttavia, se non si vuole incorrere in sanzioni civili o penali, un requisito deve sussistere: quello della legittimità: la critica è legittima se fondata su fatti veri e non manipolati ad arte per sostenere una tesi, altrimenti assurda o infondata.

La notizia di recenti sentenze “punitive” verso i blogger ha giustamente messo in allarme i tanti appassionati che stanno costellando la rete di ogni genere di blog.
Il primo campanello d’allarme è suonato nel 2006 quando il Tribunale di Aosta ha condannato un blogger ritenendolo colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa. Più di recente, il Tribunale di Modica ha condannato un altro blogger per non aver fatto registrare il suo sito in Tribunale.
Il denominatore comune delle due sentenze è di aver equiparato il blog ad un giornale e di conseguenza averlo assoggettato alle medesime norme dettate in materia di stampa, compreso l’obbligo di registrare la pubblicazione in Tribunale e l’applicazione di una pena più grave per il caso di diffamazione. Da notare che il blogger, equiparato al direttore di un giornale, dovrebbe perciò rispondere anche delle frasi diffamatorie inserite nei commenti pubblicati sul blog.
Cosa dobbiamo fare allora? Chiudiamo tutti i blog oppure corriamo a registrarli in Tribunale e da quel momento censuriamo pesantemente ogni commento un po’ più azzardato e sagace?
Fortunatamente non è così.

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